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Spese deducibili dall'imposta sulla plusvalenza

In campo immobiliare per plusvalenza si intende un accrescimento del valore di un bene immobile rispetto al valore monetario originale di acquisizione.

E’ dovuta quando la vendita è speculativa, ovvero avviene entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione. E’ dovuta per la prima casa solo se non utilizzata come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari (residenza e dimora abituale) almeno per il 50% del periodo di proprietà. Non è dovuta quando vendi un immobile ereditato, a patto che non sia un terreno edificabile. Dato che la plusvalenza da tassare si ottiene come differenza tra il prezzo di rivendita e i costi sostenuti per acquistare e migliorare il bene, è possibile ridurre la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta (e quindi pagare di meno). Di conseguenza è importante sapere che i costi idonei a diminuire l'imposta sono quelli funzionali all'acquisto e quelli incrementativi. Nelle aste immobiliari i costi funzionali all'acquisto sono: · il prezzo di aggiudicazione; · tutte le spese relative all'asta (cancellazione formalità, onorario del delegato, ecc.); · l'imposta di registro o l'IVA; · le imposte ipotecarie e catastali; · gli arretrati condominiali; · i costi dell'eventuale mutuo. I costi incrementativi sono quelli che aumentano il valore dell'immobile, ad esempio: · le spese di ristrutturazione; · la regolarizzazione degli abusi edilizi; · le spese di manutenzione straordinaria.

Non sono incrementativi (e dunque non possono essere considerati) i costi di manutenzione ordinaria e quelli di gestione (ad esempio l'IMU).


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